Definizione di DPI
Ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.Lgs 626/94 si definiscono Dispositivi di Protezione Individuale le attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo. Inoltre gli indumenti destinati ad essere utilizzati in condizioni in cui si prevede sia necessario segnalare individualmente e visivamente la presenza dell'utilizzatore devono essere dotati di uno o più dispositivi o mezzi di segnalazione opportunamente collocati , che emettano una radiazione visibile , diretta o riflessa, con intensità luminosa e opportune caratteristiche fotometriche e colorimetriche
I requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili a tutti i tipi di DPI sono specificati nell'allegato 2 del D.Lgs 475/92. I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da essere indossati il più comodamente possibile, nella posizione appropriata e durante il periodo necessario e prevedibile dell'impiego tenendo conto dei fattori ambientali , dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell'utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri. I DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia. Essi devono prevedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni d'impiego prevedibili. Se l'efficacia di un DPI può essere verificata abbastanza facilmente, altrettanto non si può dire per il comfort, in quanto si tratta di un requisito la cui valutazione è soggettiva . Il DPI deve essere progettato tenendo conto degli scenari d'utilizzo, che sono innumerevoli, e in particolar modo, gli eventuali effetti negativi imputabili ai fattori ambientali (atmosfere inquinate , clima , ambienti confinati , ecc.). Il peso del DPI costituisce un elemento deterrente ai fini della sua portabilità e deve essere sempre contenuto al minimo possibile senza compromettere la prestazione del DPI stesso . I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego. I materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi per l'igiene o la salute dell'utilizzatore. Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l'utilizzatore, durante l'impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc., tali da provocare una irritazione eccessiva o delle ferite. I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere , le posizioni da assumere e la percezione sensoriale e non devono essere all'origine di gesti che possano mettere in pericolo l'utilizzatore o altre persone. L'innocuità del DPI è legata a innumerevoli fattori che, a partire dai materiali che lo costituiscono, possono determinare problemi di sicurezza e/o di salute per l'utilizzatore . Anche in questo caso non è sempre facile per il fabbricante garantire con certezza tutti i punti richiamati in questo capitolo. Nella scelta dei materiali costituenti il DPI devono comunque essere evitati tutti quelli che sono conosciuti per essere dannosi per l'igiene e la salute dell'utilizzatore. Qualora tali materiali risultassero insostituibili e assolutamente necessari, il produttore dovrà provvedere ad isolarli adeguatamente e ad indicarne l'eventuale pericolosità nella nota informativa.
La Nota Informativa deve riportare: Il nome e l'indirizzo del fabbricante; Le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. (I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal produttore non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore); Le prestazioni ottenute negli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o classi di protezione dei D.P.I.; Gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati; Le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio ed i corrispondenti limiti di utilizzazione; La data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni loro componenti; Il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI; Il significato della marcatura se esistente con una o più indicazioni di sicurezza (pittogrammi o ideogrammi) Il compito della nota informativa consiste nel veicolare all'utilizzatore del DPI tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo ed una altrettanto corretta gestione del dispositivo stesso. La sua forma deve essere tale da risultare accessibile a tutte le tipologie di utilizzatori a cui è destinato e deve fornire tutti gli elementi che, dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza dell'utilizzatore, sono ritenuti utili ai fini della scelta del DPI adeguato. Considerando che la nota informativa costituisce un preciso elemento di riferimento per l'espletamento degli obblighi d'informazione, formazione e addestramento cui il datore di lavoro è soggetto. In particolare dovrebbero essere evidenziati i limiti di utilizzo del dispositivo evidenziando i campi in cui tale dispositivo non deve essere impiegato.
La presenza dei suddetti tre elementi (Nota Informativa, Conformità CE, Marchio CE), garantisce il possesso da parte del DPI dei requisiti essenziali. Per i DPI di seconda e terza categoria la dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal fabbricante garantiscono che è stato rilasciato un attestato di certificazione da parte di un organismo di controllo autorizzato e notificato secondo quanto disposto dal D.Lgs. 475/92. In questi casi la marcatura CE è completata dal contrassegno numerico dell'organismo di controllo. Se le prestazioni del DPI possono diminuire a seguito di un fenomeno di invecchiamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull'imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o se possibile di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea. Se il produttore non può impegnarsi per quanto riguarda la durata di un DPI, deve comunque indicare nella sua nota informativa ogni dato utile che permetta all'acquirente o all'utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito , impiego, revisione e di manutenzione. Qualora si constatasse che DPI subiscono un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un processo di puliture raccomandato dal fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun dispositivo posto in commercio, l'indicazione del numero massimo di pulitura al di la del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI. In alternativa, deve fornire tale dato nella nota informativa.
L'uso dei DPI si rende necessario solo dopo aver valutato ed attuato tutte le possibili forme di protezione collettiva, è perciò necessario considerare se sia possibile eliminare il rischio mediante misure tecniche di prevenzione e/o tramite procedure organizzative oppure realizzare una separazione ambientale che eviti l'esposizione del lavoratore. La scelta dei DPI è in carico al datore di Lavoro, ai dirigenti e preposti alla Sicurezza. Se si verifica, invece la permanenza di un rischio residuo nello svolgere l'attività considerata, in quanto i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti, allora si ricorre alla protezione individuale. Riassumendo la scelta dei DPI è conseguente alla:
Ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.Lgs 626/94 si definiscono Dispositivi di Protezione Individuale le attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo. Inoltre gli indumenti destinati ad essere utilizzati in condizioni in cui si prevede sia necessario segnalare individualmente e visivamente la presenza dell'utilizzatore devono essere dotati di uno o più dispositivi o mezzi di segnalazione opportunamente collocati , che emettano una radiazione visibile , diretta o riflessa, con intensità luminosa e opportune caratteristiche fotometriche e colorimetriche
I requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili a tutti i tipi di DPI sono specificati nell'allegato 2 del D.Lgs 475/92. I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da essere indossati il più comodamente possibile, nella posizione appropriata e durante il periodo necessario e prevedibile dell'impiego tenendo conto dei fattori ambientali , dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell'utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri. I DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia. Essi devono prevedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni d'impiego prevedibili. Se l'efficacia di un DPI può essere verificata abbastanza facilmente, altrettanto non si può dire per il comfort, in quanto si tratta di un requisito la cui valutazione è soggettiva . Il DPI deve essere progettato tenendo conto degli scenari d'utilizzo, che sono innumerevoli, e in particolar modo, gli eventuali effetti negativi imputabili ai fattori ambientali (atmosfere inquinate , clima , ambienti confinati , ecc.). Il peso del DPI costituisce un elemento deterrente ai fini della sua portabilità e deve essere sempre contenuto al minimo possibile senza compromettere la prestazione del DPI stesso . I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego. I materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi per l'igiene o la salute dell'utilizzatore. Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l'utilizzatore, durante l'impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc., tali da provocare una irritazione eccessiva o delle ferite. I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere , le posizioni da assumere e la percezione sensoriale e non devono essere all'origine di gesti che possano mettere in pericolo l'utilizzatore o altre persone. L'innocuità del DPI è legata a innumerevoli fattori che, a partire dai materiali che lo costituiscono, possono determinare problemi di sicurezza e/o di salute per l'utilizzatore . Anche in questo caso non è sempre facile per il fabbricante garantire con certezza tutti i punti richiamati in questo capitolo. Nella scelta dei materiali costituenti il DPI devono comunque essere evitati tutti quelli che sono conosciuti per essere dannosi per l'igiene e la salute dell'utilizzatore. Qualora tali materiali risultassero insostituibili e assolutamente necessari, il produttore dovrà provvedere ad isolarli adeguatamente e ad indicarne l'eventuale pericolosità nella nota informativa.
La Nota Informativa deve riportare: Il nome e l'indirizzo del fabbricante; Le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. (I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal produttore non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore); Le prestazioni ottenute negli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o classi di protezione dei D.P.I.; Gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati; Le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio ed i corrispondenti limiti di utilizzazione; La data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni loro componenti; Il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI; Il significato della marcatura se esistente con una o più indicazioni di sicurezza (pittogrammi o ideogrammi) Il compito della nota informativa consiste nel veicolare all'utilizzatore del DPI tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo ed una altrettanto corretta gestione del dispositivo stesso. La sua forma deve essere tale da risultare accessibile a tutte le tipologie di utilizzatori a cui è destinato e deve fornire tutti gli elementi che, dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza dell'utilizzatore, sono ritenuti utili ai fini della scelta del DPI adeguato. Considerando che la nota informativa costituisce un preciso elemento di riferimento per l'espletamento degli obblighi d'informazione, formazione e addestramento cui il datore di lavoro è soggetto. In particolare dovrebbero essere evidenziati i limiti di utilizzo del dispositivo evidenziando i campi in cui tale dispositivo non deve essere impiegato.
La presenza dei suddetti tre elementi (Nota Informativa, Conformità CE, Marchio CE), garantisce il possesso da parte del DPI dei requisiti essenziali. Per i DPI di seconda e terza categoria la dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal fabbricante garantiscono che è stato rilasciato un attestato di certificazione da parte di un organismo di controllo autorizzato e notificato secondo quanto disposto dal D.Lgs. 475/92. In questi casi la marcatura CE è completata dal contrassegno numerico dell'organismo di controllo. Se le prestazioni del DPI possono diminuire a seguito di un fenomeno di invecchiamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull'imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o se possibile di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea. Se il produttore non può impegnarsi per quanto riguarda la durata di un DPI, deve comunque indicare nella sua nota informativa ogni dato utile che permetta all'acquirente o all'utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito , impiego, revisione e di manutenzione. Qualora si constatasse che DPI subiscono un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un processo di puliture raccomandato dal fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun dispositivo posto in commercio, l'indicazione del numero massimo di pulitura al di la del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI. In alternativa, deve fornire tale dato nella nota informativa.
L'uso dei DPI si rende necessario solo dopo aver valutato ed attuato tutte le possibili forme di protezione collettiva, è perciò necessario considerare se sia possibile eliminare il rischio mediante misure tecniche di prevenzione e/o tramite procedure organizzative oppure realizzare una separazione ambientale che eviti l'esposizione del lavoratore. La scelta dei DPI è in carico al datore di Lavoro, ai dirigenti e preposti alla Sicurezza. Se si verifica, invece la permanenza di un rischio residuo nello svolgere l'attività considerata, in quanto i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti, allora si ricorre alla protezione individuale. Riassumendo la scelta dei DPI è conseguente alla:
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